Il pignoramento del conto corrente è una procedura legale che consente al creditore di recuperare un credito non saldato, rientrando nella categoria del pignoramento presso terzi (art. 543 c.p.c.). In questo caso l’istituto bancario o postale diventa il “debitor debitoris”, cioè il soggetto che detiene i fondi del debitore. Le regole applicative e i limiti di pignoramento sono stati aggiornati con la Legge di Bilancio 2025.
Come funziona il pignoramento del conto corrente
Il pignoramento è un procedimento rapido e disciplinato da norme specifiche. Per avviarlo, il creditore deve essere in possesso di un titolo esecutivo valido (sentenza, decreto ingiuntivo o atto giudiziario) che attesti il debito.
La procedura prevede la notifica al debitore e alla banca del titolo esecutivo, dell’atto di precetto (che concede 10 giorni per pagare) e dell’atto di pignoramento. Dopo la notifica, la banca può bloccare l’intera somma disponibile o una parte di essa, in base alla provenienza dei fondi (stipendio, pensione, ecc.).
Non è prevista una soglia minima di credito per avviare la procedura, e non esiste distinzione tra creditori pubblici e privati.
«Il pignoramento del conto corrente consente al creditore di bloccare e recuperare somme presenti sui conti bancari o postali del debitore.»
Nel caso di debiti verso l’Agenzia delle Entrate Riscossione, l’Ente può procedere in modo autonomo, senza passare dal tribunale, notificando direttamente alla banca l’ordine di pignoramento e prelevando le somme dopo 60 giorni in assenza di pagamento.
Anche i conti cointestati, PayPal, prepagati o esteri possono essere oggetto di pignoramento, con regole specifiche.
Limiti e novità 2025
Le novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 164/2024 hanno reso la procedura più efficiente grazie al pignoramento telematico, che consente all’Agenzia delle Entrate Riscossione di accedere direttamente alle informazioni bancarie dei contribuenti.
Il nuovo sistema permette di verificare in tempo reale la disponibilità di fondi e avviare la procedura solo se esistono somme effettivamente pignorabili.
- Soglia minima per pignoramento telematico: 1.000 euro;
- Assegno sociale 2025: 538,68 euro;
- Importo impignorabile: fino al triplo dell’assegno sociale (1.616,04 €);
- Importo pignorabile: solo la parte eccedente tale soglia.
«Il pignoramento del conto corrente può riguardare solo le somme che superano 1.616,04 €, corrispondenti al triplo dell’assegno sociale 2025.»
Nel caso di accredito di stipendi o pensioni, valgono regole e limiti specifici per garantire il cosiddetto minimo vitale.
Pignoramento conto corrente e stipendio
Lo stipendio può essere pignorato:
- Prima dell’accredito: direttamente presso il datore di lavoro;
- Dopo l’accredito: sul conto corrente del dipendente.
I limiti fissati per legge assicurano la tutela del minimo vitale, pari al doppio dell’assegno sociale (1.077,36 €). Le percentuali di pignoramento variano a seconda del tipo di debito:
- 1/5 dello stipendio per debiti ordinari (lavoro, tributi locali);
- 1/3 per debiti alimentari.
Se il creditore è l’Agenzia delle Entrate Riscossione, le quote pignorabili cambiano:
- 1/10 per stipendi < 2.500 €;
- 1/7 per stipendi tra 2.500 e 5.000 €;
- 1/5 per stipendi superiori a 5.000 €.
Pignoramento conto corrente e pensione
Il pignoramento della pensione può avvenire:
- Prima dell’erogazione (presso l’INPS);
- Dopo l’accredito sul conto del pensionato.
È prevista l’impignorabilità della pensione quando la somma presente sul conto è inferiore a 1.616,04 € (triplo dell’assegno sociale). Sulle somme eccedenti, si può procedere al pignoramento nel limite massimo di un quinto dell’importo netto.
Le pensioni inferiori a 1.000 € non possono mai essere pignorate.
Pignoramento conto cointestato e casi particolari
In caso di conto corrente cointestato, è possibile pignorare solo la metà delle somme disponibili. Sono inoltre impignorabili i conti alimentati esclusivamente da:
- assegni di accompagnamento per disabili;
- rendite di assicurazioni sulla vita;
- pensioni di invalidità.
Se il conto risulta “in rosso”, il creditore può sospendere o mantenere il pignoramento in attesa di nuovi versamenti.
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Rielaborazione editoriale a cura di Revela S.r.l.