Disciplinato dall’art. 671 del codice di procedura civile, il sequestro conservativo è uno strumento messo in atto dal creditore per conservare la garanzia patrimoniale del debitore
Quando ci si vuole tutelare per riuscire a recuperare un credito, si può chiedere al giudice il cosiddetto sequestro conservativo dei beni del debitore, in ottica di procedere con il pignoramento degli stessi appena ci sarà un titolo esecutivo.
Si tratta, in sostanza, di una misura cautelare e preventiva che fornisce una tutela immediata e provvisoria del diritto di credito. Si realizza, infatti, mediante la sottrazione dei beni, mobili o immobili, alla libera disponibilità del debitore e la successiva esecuzione forzata, nel caso in cui l’esistenza del diritto riconosciuto in via cautelare venga accertata nella causa di merito.
Lo scopo è, quindi, di mantenere lo status quo ed evitare che la situazione si modifichi. Esso assume ovviamente particolare utilità nel caso in cui il creditore non abbia un titolo esecutivo e non sia di conseguenza in grado di procedere all’espropriazione dei beni del creditore.
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Il vincolo che si vuole ottenere attraverso la misura cautelare è di natura giuridica che lo rende simile, in quanto agli effetti, al pignoramento. Art 671 c.p.c.: “Il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento”.
Quando si può disporre del sequestro preventivo
L’istanza può essere presentata quando c’è un fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito. Ovviamente sarà il giudice a dovere confermare e verificare la sussistenza di tale rischio. Il proprietario, di conseguenza, non può disporre liberamente dei propri beni, e non può effettuare operazioni su di essi, ad esempio la vendita o il trasferimento.
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l giudice può autorizzare il sequestro conservativo di beni del debitore se ci sono due presupposti:
- il periculum in mora. È la presenza di un rischio effettivo che l’inadempiente possa compiere atti di disposizione in grado di diminuire la garanzia patrimoniale. Potrebbe, in sostanza, liberarsi del patrimonio per evitare di pagare il debito
- il fumus boni iuris. Rappresenta, invece, l’esistenza di elementi in grado di far ritenere motivato e fondato il diritto di credito e, quindi, la richiesta di sequestro conservativo. Non si può parlare esattamente di piena prova, perché altrimenti sarebbe possibile ottenere subito un titolo esecutivo, ma il concetto si avvicina molto ad esso.
Per potere effettuare la richiesta entrambi i presupposti devono essere reali. La mancanza di soltanto uno dei due, determina l’impossibilità a proseguire in tal senso.
Come si richiede il sequestro conservativo?
Il sequestro conservativo è autorizzato dal giudice in seguito a un’istanza fatta dal creditore. L’autorità giudiziaria ha, dunque, il compito di stabilire se la richiesta è legittima.
Non è il giudice a stabilire quali beni devono essere sottoposti a sequestro, ma è il soggetto interessato a dover effettuare ricerche in merito e a stabilire quali beni coinvolgere. Il sequestro conservativo, inoltre, perde efficacia se non è eseguito entro trenta giorni dalla sua autorizzazione.
Proprio come accade per il pignoramento dei beni, anche il sequestro conservativo si effettua in modo diverso a seconda della tipologia di beni in oggetti:
- Sono solo quelli del debitore che si trovano nella sua casa o negli altri luoghi a lui appartenenti. Una volta sequestrati, i beni mobili sono affidati a un custode.
- Il sequestro conservativo si esegue con la trascrizione del provvedimento presso l’ufficio del conservatore dei registri immobiliari in cui i beni sono situati e la custodia è disciplinata analogamente al pignoramento.
- In questo caso la procedura è quella di notificare il relativo atto sia al sequestrato che al suo debitore. Il sequestrato è, inoltre, citato a comparire all’udienza fissata dal sequestrante, alla quale il terzo debitore è tenuto a comparire solo quando i crediti nascono da rapporto di lavoro.
La revoca del sequestro conservativo
Se il debitore presta idonea cauzione per l’ammontare del credito e per le spese, il giudice istruttore può, in ogni momento, disporre con ordinanza non impugnabile la revoca del sequestro conservativo. In tal caso il vincolo si trasferisce dai beni sequestrati alla cauzione.
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A differenza di quanto avviene per il pignoramento, la cauzione non deve necessariamente consistere nel versamento di una somma di denaro.
La conversione del sequestro conservativo in pignoramento
Il sequestro conservativo è definito “pignoramento anticipato” in quanto eseguito nelle stesse forme. Pertanto, i limiti della sequestrabilità sono gli stessi della pignorabilità.
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Il sequestro conservativo si converte automaticamente in pignoramento nel momento in cui il creditore sequestrante ottiene la sentenza di condanna esecutiva. Non vi è dunque necessità che siano poste in essere le attività preliminari all’esecuzione, rappresentate dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto.
Se i beni sequestrati sono stati oggetto di esecuzione da parte di altri creditori, il sequestrante partecipa con essi alla distribuzione della somma ricavata.