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Residenza anagrafica, cosa fare quando non è la dimora effettiva

Non sempre la residenza anagrafica coincide con quella effettiva. Cosa succede in caso di notifica e come accertare l’effettiva dimora

Conoscere la residenza anagrafica di un soggetto è importante sia ai fini di una comunicazione formale, come la notifica di un atto, sia per l’eventuale individuazione dell’ufficio giudiziario competente nel caso, per esempio, di un recupero crediti giudiziale.

La definizione civilistica di residenza è contenuta all’art. 43 comma 2 c.c., che si riferisce al “luogo in cui la persona ha la dimora abituale”. Dovrebbe essere, quindi, il luogo in cui il soggetto abita stabilmente e ha le sue normali relazioni familiari e sociali.

La residenza anagrafica è comunque il dato risultante dalla registrazione effettuata presso l’anagrafe della popolazione residente, tenuta presso ogni Comune.

Residenza anagrafica e residenza effettiva

Il Codice Civile impone a ciascuno di avere una residenza, stabilendo che sia il luogo in cui si ha la dimora abituale. Dunque residenza e dimora dovrebbero coincidere. 

Un problema che sorge molto spesso è, invece, la difformità tra la residenza emergente dalle risultanze anagrafiche e la residenza effettiva, corrispondente, nei fatti, al luogo di abituale dimora.

Ecco perché la giurisprudenza della Cassazione ha più volte ribadito che il certificato di residenza non è una prova certa, ma una semplice presunzione che può essere sempre contrastata con qualsiasi prova contraria.

Ciò significa che colui che ne ha interesse può anche dimostrare il contrario e cioè che la dimora effettiva di una persona è un’altra rispetto a quella indicata nel certificato rilasciato dall’ufficio anagrafe.

Secondo i giudici, dunque, ciò che conta non è quello che c’è scritto nel certificato, ma il vero luogo ove una persona abita. Di conseguenza, il certificato anagrafico prodotto in una causa non prova la residenza del soggetto nella città ivi indicato se risulta diversamente.

Cosa succede in caso di notifica

In tema di notificazioni, assume rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario dimori di fatto in via abituale, con la conseguenza che le risultanze anagrafiche rivestono, come già detto, un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza.

Ai fini della validità della notificazione, quindi, la residenza effettiva prevale sulla residenza anagrafica. Va tuttavia precisato, che grava sul destinatario l’onere della prova della sua residenza in luogo diverso da quello in cui è avvenuta la consegna.

Se le risultanze anagrafiche ufficiali, derivanti dai registri dello stato civile, rivestono un valore soltanto presuntivo circa il luogo di residenza, questo comporta che possono essere superate da una prova contraria.

L’accertamento della residenza anagrafica effettiva

Rintracciare il soggetto non è sempre così semplice. Come già detto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale le risultanze anagrafiche rivestono un “valore meramente presuntivo circa il luogo dell’effettiva abituale dimora”.


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Nel caso per esempio di un recupero crediti, il creditore può individuare la dimora abituale del debitore servendosi di un’agenzia investigativa (producendo in giudizio la relazione dell’investigatore) ed effettuare la notifica a quell’indirizzo.

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