L’accettazione tacita dell’eredità è uno dei modi attraverso cui un soggetto può diventare erede del de cuius, ossia della persona defunta. Con questo atto, si subentra nella titolarità dell’asse ereditario e nei rapporti giuridici ad esso collegati. Comprendere le modalità di accettazione o rinuncia è essenziale per evitare conseguenze legali indesiderate e rispettare i termini di legge.
Il diritto successorio regola la trasmissione del patrimonio dopo la morte e definisce come i beni, i crediti e i debiti del defunto vengano ripartiti. Ogni chiamato all’eredità può scegliere se accettare o rinunciare, ma deve farlo secondo le forme e i tempi stabiliti dal codice civile.
Cos’è l’accettazione dell’eredità e quali forme prevede
L’accettazione dell’eredità è l’atto giuridico con cui il chiamato diventa formalmente erede. Ai sensi degli articoli 470 e seguenti del Codice Civile, l’accettazione produce effetti retroattivi, decorrenti dal giorno dell’apertura della successione. Le tipologie principali sono:
• Accettazione pura e semplice: il patrimonio dell’erede si unisce a quello del defunto; l’erede risponde anche dei debiti del de cuius con i propri beni. Può essere espressa, tacita o presunta.
• Accettazione con beneficio d’inventario: mantiene separati i due patrimoni, limitando la responsabilità dell’erede ai soli beni ricevuti.
Accettazione espressa, tacita e presunta: le differenze
Accettazione espressa: avviene con dichiarazione formale scritta davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale. È la forma più trasparente e documentata di accettazione.
Accettazione tacita: disciplinata dall’art. 476 del Codice Civile, si verifica quando l’erede compie atti che presuppongono in modo inequivocabile la volontà di accettare, anche senza dichiarazione formale. Esempi comuni sono:
- vendita o utilizzo di un bene ereditario
- pagamento di un debito del de cuius
- presentazione della dichiarazione di successione
- richiesta di voltura catastale di immobili ereditari
«Accettare tacitamente un’eredità significa, di fatto, assumere diritti e obblighi del defunto, anche i debiti.»
Accettazione presunta: si verifica nei casi in cui la legge presume la volontà di accettare, ad esempio se l’erede non rinuncia entro i termini o prende possesso dei beni ereditari in modo continuativo.
Rinuncia all’eredità e termini di prescrizione
Chi non desidera subentrare nei diritti e nei debiti del defunto può rinunciare all’eredità tramite dichiarazione formale resa davanti a un notaio o alla cancelleria del tribunale. È un atto giuridico puro, che non ammette condizioni o termini.
La legge stabilisce inoltre un termine di 10 anni dall’apertura della successione per accettare o rinunciare all’eredità (art. 480 c.c.). Trascorso questo periodo senza decisioni, il diritto si estingue e i beni possono essere devoluti allo Stato.